IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, concernente la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; Visto il regolamento per l'applicazione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e, in particolare, gli articoli 3, penultimo comma, 17 e 55, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema di immissione in commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi; di marchi di identificazione del produttore e dell'importatore degli oggetti stessi; di iscrizioni consentite sugli oggetti in metalli comuni rivestiti di metalli preziosi; Considerata l'opportunita' di apportare talune modifiche alle anzidette norme; Sentito il parere del Comitato centrale metrico, espresso nella riunione del 20 febbraio 1991; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1970, n. 1496, e successive modificazioni, il penultimo comma e' sostituito dal seguente: "Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 1496/1970, integrato con il comma introdotto dal D.P.R. 30 novembre 1981, n. 1147, come modificato dal presente decreto: "Art. 3. - E' ammesso che i lavori in platino, palladio, oro e argento portino impresso il titolo effettivo, quando questi risulti superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioe', di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento. Gli oggetti d'oro e argento, aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi e, in particolare, gli oggetti importati o quelli destinati alla esportazione e successivamente posti in vendita nel territorio della Repubblica, devono essere marchiati col titolo legale immediatamente inferiore al titolo effettivo degli oggetti medesimi. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale. Il marchio di indentificazione e l'indicazione del titolo devono essere impressi sulle materie prime e sugli oggetti di metalli preziosi prima che siano posti in commercio. Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente. Chiunque vende al minuto oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai precedenti commi".