IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  30 gennaio 1968, n. 46, concernente la disciplina
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  suddetta legge,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970, n. 1496, e, in particolare, gli articoli 3, penultimo comma, 17
e 55, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema di immissione in
commercio  di materie prime ed oggetti di metalli preziosi; di marchi
di  identificazione  del  produttore e dell'importatore degli oggetti
stessi;  di  iscrizioni  consentite  sugli  oggetti in metalli comuni
rivestiti di metalli preziosi;
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare  talune  modifiche  alle
anzidette norme;
  Sentito  il  parere  del  Comitato centrale metrico, espresso nella
riunione del 20 febbraio 1991;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 ottobre 1991;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro
e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  3  del  regolamento per l'applicazione della legge 30
gennaio  1968,  n.  46,  sulla  disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione  dei  metalli  preziosi,  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 gennaio 1970, n. 1496, e successive
modificazioni, il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  materie  prime  e gli oggetti di metalli preziosi si intendono
posti  in  commercio  all'atto in cui vengono impressi il titolo e il
marchio  di  identificazione  e  comunque quando lasciano la sede del
fabbricante,  importatore o commerciante di materie prime, per essere
consegnate all'acquirente".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Si trascrive  il  testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.
          1496/1970,  integrato con il comma introdotto dal D.P.R. 30
          novembre 1981, n.    1147,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
             "Art. 3. - E' ammesso che i lavori in platino, palladio,
          oro  e argento portino impresso il titolo effettivo, quando
          questi  risulti  superiore   ai   massimi   titoli   legali
          rispettivamente  consentiti,  e  cioe',  di 950/1000 per il
          platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di  925/1000
          per l'argento.
             Gli  oggetti d'oro e argento, aventi un titolo effettivo
          compreso tra due titoli legali rispettivamente  ammessi  e,
          in  particolare,  gli  oggetti importati o quelli destinati
          alla esportazione e successivamente posti  in  vendita  nel
          territorio  della  Repubblica,  devono essere marchiati col
          titolo legale immediatamente inferiore al titolo  effettivo
          degli oggetti medesimi.
             Le  materie  prime  possono  essere prodotte a qualsiasi
          titolo, ma devono recare impressa  l'indicazione  del  loro
          titolo reale.
             Il  marchio  di  indentificazione  e  l'indicazione  del
          titolo devono essere impressi sulle materie prime  e  sugli
          oggetti  di  metalli  preziosi  prima  che  siano  posti in
          commercio.
            Le  materie  prime  e  gli oggetti di metalli preziosi si
          intendono  posti  in  commercio  all'atto  in  cui  vengono
          impressi  il  titolo  e  il  marchio  di  identificazione e
          comunque  quando  lasciano   la   sede   del   fabbricante,
          importatore  o  commerciante  di  materie prime, per essere
          consegnate all'acquirente.
             Chiunque vende al minuto  oggetti  di  metalli  preziosi
          deve  esporre  un  cartello indicante, in cifre, in maniera
          chiara  e  ben  visibile,  i  relativi  titoli  di  cui  ai
          precedenti commi".